GiurisprudenzaTribunale di Locri

Opposizione a D.I.: onere probatorio, domanda di indebito arricchimento e l’irrilevanza dell’utilità…

Sommario: 1.La ripartizione dell’onere probatorio nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo;La domanda di indebito arricchimento formulata dalla opposta, subordinatamente all’accoglimento dell’opposizione; Il riconoscimento dell’utilità non costituisce requisito dell’azione di indebito arricchimento; 4 Testo integrale del provvedimento.


Tribunale di Locri, sentenza n. 1367/2017 pubbl. il 20/12/2017, Dott. Mariagrazia Galati.


La ripartizione dell’onere probatorio nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo

Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che l’oggetto di esso non è affatto limitato al controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso. L’opponente finisce con il rivestire solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, risulta e rimane convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso. Pertanto, l’onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all’art. 2697 c.c. ed incombe al creditore opposto la prova piena del credito azionato, mentre al debitore incombe la prova in ordine ad un eventuale pagamento del debito” (pag. 2 della sentenza in epigrafe indicata).


La domanda di indebito arricchimento formulata dalla opposta, subordinatamente all’accoglimento dell’opposizione.

Quanto alla domanda di indebito arricchimento formulata dalla opposta, subordinatamente all’accoglimento dell’opposizione, deve in primo luogo rilevarsi che,
nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in base ai principi generali, l’opposto non può proporre domande diverse da quelle proposte in via monitoria e che, con specifico riferimento alla domanda di indebito arricchimento, la Corte di Cassazione ha precisato che nel procedimento di opposizione a decreto è ammissibile la domanda di arricchimento senza causa avanzata con la comparsa di costituzione e risposta dall’opposto soltanto qualora l’opponente abbia introdotto nel giudizio, con l’atto di citazione, un ulteriore tema di indagine, tale che possa giustificare l’esame di una situazione di arricchimento senza causa (cfr., cass. civ., sez. un., 27.12.2010, n. 26128).

In altri termini, la reconventio reconventionis – nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – nasce dall’eventuale domanda riconvenzionale formulata
dall’opponente, a seguito della quale la parte opposta si venga a trovare a sua volta nella posizione processuale di convenuto, cui non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione, appunto, di una reconventio reconventionis (v. in questo senso Cass. 13.2.2009 n. 3639; Cass. 31.3.2007 n. 8077; Cass. 7.2.2006 n. 2529; Cass. 8.6.2004 n. 11415; Cass. 29.7.2002 n. 11180)“(pag. 3 della sentenza in epigrafe indicata).


Il riconoscimento dell’utilità non costituisce requisito dell’azione di indebito arricchimento

…omissis…
La regola di carattere generale secondo cui non sono ammessi arricchimenti ingiustificati né spostamenti patrimoniali ingiustificabili trova applicazione paritaria nei confronti del soggetto privato come dell’ente pubblico; e poiché il riconoscimento dell’utilità non costituisce requisito dell’azione di indebito arricchimento, il privato attore ex art. 2041 c.c. nei confronti della p.a. deve provare — e il giudice accertare — il fatto oggettivo dell’arricchimento, senza che l’amministrazione possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, potendo essa, piuttosto, eccepire e dimostrare che l’arricchimento non fu voluto o non fu consapevole” (Cass. civ., Sez. un., 26/05/2015, n. 10798). Tuttavia, è appena il caso di evidenziare che sebbene il riconoscimento dell’utilità da parte dell’arricchito non costituisca requisito dell’azione di indebito arricchimento, “il depauperato che agisce ex art. 2041 c.c. nei confronti della P.A. è pur sempre gravato dall’onere di provare il fatto oggettivo dell’arricchimento (Cass. Sez. Un. 26/05/2015, n. 10798)” (Cassa. civ., sez. VI, 21 luglio 2017, n. 18162)“(pag. 4 della sentenza in epigrafe indicata).



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