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La “natura giuridica” dell’interdittiva antimafia nella recente giurisprudenza del TAR Calabria, Sez. RC

Un’interessante sentenza del T.A.R. Calabria, Sez. di Reggio Calabria, pubblicata il 4 settembre 2018, consente di fare il punto sull’interpretazione giurisprudenziale della “natura giuridica” dell’interdittiva antimafia.

All’interdittiva antimafia deve essere riconosciuta una natura giuridica“cautelare e preventiva”. Ogni tipo di valutazione dovrà essere condotta “in un’ottica di bilanciamento tra la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e la libertà di iniziativa economica riconosciuta dall’art. 41 Cost.” (T.A.R. Calabria, sez. Reggio Calabria, Sent. del 4 settembre 2018, n  5169)

Lo scopo dell’adozione del provvedimento interdittivo è la “salvaguardia dell’ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento della Pubblica amministrazione”. Si tratta, infatti, di limitare il rischio attraverso la prevenzione “…dei tentativi di infiltrazione mafiosa nelle imprese, volti a condizionare le scelte e gli indirizzi della Pubblica amministrazione e si pone in funzione di tutela sia dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento, riconosciuti dall’art. 97 Cost., sia dello svolgimento leale e corretto della concorrenza tra le stesse imprese nel mercato, sia, infine, del corretto utilizzo delle risorse pubbliche” (T.A.R. Calabria, sez. Reggio Calabria, Sent. del4 settembre 2018, n  5169).

In estrema sintesi, “l’interdittiva antimafia costituisce una misura preventiva, volta a colpire l’azione della criminalità organizzata impedendole di avere rapporti con la Pubblica amministrazione. Essa prescinde dall’accertamento di singole responsabilità penali nei confronti dei soggetti che, nell’esercizio di attività imprenditoriali, hanno rapporti con l’Amministrazione e si fonda sugli accertamenti compiuti dai diversi organi di polizia valutati, per la loro rilevanza, dal Prefetto territorialmente competente”(T.A.R. Calabria, sez. Reggio Calabria, Sent. del 4 settembre 2018, n  5169).

Il TAR RC si sofferma ad analizzare anche l’effetto dell’informativa interdittiva: “L’effetto è di escludere che un imprenditore, persona fisica o giuridica, pur dotato di adeguati mezzi economici e di una altrettanto adeguata organizzazione, meriti la fiducia delle istituzioni (sia cioè da queste da considerarsi come “affidabile”) e possa essere, di conseguenza, titolare di rapporti contrattuali con le predette amministrazioni, ovvero destinatario di titoli abilitativi da queste rilasciati, come individuati dalla legge, ovvero ancora essere destinatario di contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate“.(T.A.R. Calabria, sez. Reggio Calabria, Sent. del 4 settembre 2018, n  5169).

Giurisprudenza: T.A.R. Calabria, sez. Reggio Calabria, Sent. del 4 settembre 2018, n  516, Cds, Sez. III, 13 aprile 2018, n. 2231; 30 marzo 2018, n. 2031; 7 febbraio 2018, n. 820; 20 dicembre 2017, n. 5978; 12 settembre 2017, n. 4295, Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (AP n. 3/2018).

Fonte : INFORICORSO

Avv. Leo Stilo