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Reati edilizi e particolare tenuità del fatto: un’interessante assoluzione del Tribunale di Locri.

Il giudice del Tribunale Penale di Locri, sebbene emerso in sede dibattimentale la sussistenza del fatto ascritto (abuso edilizio), riteneva  l’imputato non punibile in quanto la tipologia dell’intervento realizzato risultava qualificare l’offesa di “particolare tenuità”.


ANNOTAZIONI A MARGINE DELLA SENTENZA

Tribunale Penale di Locri, Giudice Dott. Mario La Rosa, Sentenza n. 304/2016 dep. 15.04.2016

(a cura dell’Avv. Leo Stilo)

Il fatto processuale

Nella presente vicenda processuale il capo di imputazione veniva così individuato : “…contravvenzione di cui all’art. 44 comma 1 lettera B del DPR 380/2001 perché in qualità di proprietario realizzava, in mancanza del permesso di costruire, in via xxx a xxx(foglio n. xx, particella n. xxxx) una tettoia con struttura in legno a falde inclinate …

La difesa dell’imputato metteva in evidenza la possibile applicazione al caso concreto dell’assoluzione per la PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO.

Il Giudice del Tribunale penale di Locri, visti gli articoli 131 bis e 530 cpp, assolveva l’imputato dal reato a lui ascritto perchè non punibile attesa la particolare tenuità del fatto.

LE ARGOMENTAZIONI GIURIDICHE EMERSE IN SEDE PROCESSUALE

Le argomentazioni poste in evidenza in sede di discussione trovano fondamento nella sentenza della Suprema Corte del 27.11.2015, n. 47039 dove la Cassazione, nella parte motiva, ripercorre l’iter logico-giuridico che consente l’applicabilità della particolare tenuità del fatto ai reati edilizi, in particolare, ed ambientali, in generale. La Suprema Corte nella citata sentenza si sofferma ad analizzare i presupposti la cui concreta verifica di sussistenza consentono al giudice l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. :

  1. Prima verifica:rispondenza ai limiti di pena ex art.131-bis, comma 1, c.p. (ambito di applicazione);
  2. Seconda verifica: l’abitualità del comportamento come sbarramento alla particolare tenuità del fatto;
  3. Terza verifica:la particolare tenuità dell’offesa.

Prima verifica: ambito di applicazione ex art. 131 bis cp

L’art. 131-bis, comma 1, c.p. delinea, preliminarmente, il suo ambito di applicazione ai soli reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore, nel massimo, a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena.

L’odierno capo di imputazione “contravvenzione di cui all’art. 44 comma 1 lettera B del DPR 380/2001” è riferito ad un reato che rientra pienamente nei limiti edittali indicati dall’art. 131 bis c.p.

Seconda verifica: la non “abitualità del comportamento”.

La rispondenza ai limiti di pena rappresenta, tuttavia, soltanto la prima delle condizioni per l’esclusione della punibilità, che richiede anche la non abitualità del comportamento.

La condotta dell’odierno imputato non è  riconducibile alla causa ostativa all’applicazione dell’art. 131 bis c.p. della “abitualità del comportamento” come si evince chiaramente dagli atti del procedimento.

In particolare, il riferimento al “comportamento” che deve risultare “non abituale” va posto in relazione con quanto indicato nel terzo comma dell’art. 131-bis c.p., il quale prende in considerazione alcune situazioni, premettendo l’espressione: “Il comportamento è abituale nel caso in cui l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.”

Di recente sempre  la Cassazione – Sez. III Penale – con la sentenza del 3 novembre 2015, n. 44353  si sia già soffermata sull’analisi di tale indice-criterio dell’abitualità del comportamento evidenziando come: « il riferimento all’ipotesi del soggetto che sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, come chiaramente emerge dal tenore letterale della disposizione, si riferisce a condizioni specifiche di pericolosità criminale che presuppongono un accertamento da parte del giudice (come, del resto, in caso di recidiva – reiterata o specifica – anch’essa ostativa, diversamente da quella semplice, presupponendo la commissione di più reati o di altro reato della stessa indole), mentre altrettanto non può dirsi per ciò che concerne le ulteriori ipotesi, riferite al soggetto che abbia “commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate”».

I Giudici della Suprema Corte, nella sentenza n. 47039/2015,espressamente non condividono la collocazione della “condotta permanente” nella nozione di “abitualità del comportamento” ricavabile dal disposto dell’art. 131-bis c. p..  : «Il reato permanente, invero, è caratterizzato non tanto dalla reiterazione della condotta, quanto, piuttosto, da una condotta persistente (cui consegue la protrazione nel tempo dei suoi effetti e, pertanto, dell’offesa al bene giuridico protetto) e non è, quindi, riconducibile nell’alveo del comportamento abituale come individuabile ai sensi dell’art. 131-bis cod, pen.,…».

L’ESIGUITÀ DEL DANNO O DEL PERICOLO

Infine, l’art. 131-bis cod. pen., sempre alla luce della giurisprudenza dominante in materia, in merito alla esiguità del danno o del pericolo indica che la stessa essere valutata sulla base di elementi oggettivamente apprezzabili e non anche attraverso una stima meramente soggettiva. Si deve infatti tenere conto che la norma si riferisce comunque a comportamenti tali da poter essere ritenuti penalmente rilevanti e, quindi, certamente collocabili tra quelli non inoffensivi, ma che tuttavia hanno prodotto conseguenze minime, non degne di essere ulteriormente apprezzate in sede penale.

L’accertamento va, dunque, effettuato sul fatto concreto e non sull’astratta fattispecie di reato.

 Per quanto riguarda, inoltre, le modalità della condotta, si è ritenuto evidente che il richiamo ai criteri di cui all’art. 133, comma 1 c. p., consenta di prendere in considerazione, ai fini del giudizio di irrilevanza, anche l’elemento soggettivo del reato e, segnatamente, tenuto conto della natura contravvenzionale della quasi totalità dei reati ambientali, il grado della colpa. Nondimeno, anche gli altri parametri (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo e ogni altra modalità dell’azione, gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato) devono necessariamente essere apprezzati.

 E dunque, per ciò che concerne l’abuso edilizio e le connesse violazioni urbanistiche e paesaggistiche, i Giudici della Corte di Cassazione nella più volte citata sentenza evidenziano come: «la consistenza dell’intervento abusivo costituisce solo uno dei parametri di valutazione. Riguardo agli aspetti urbanistici, in particolare, assumono rilievo anche altri elementi, quali, ad esempio, la destinazione dell’immobile, l’incidenza sul carico urbanistico, l’eventuale contrasto con gli strumenti urbanistici, il mancato rispetto di vincoli (idrogeologici, paesaggistici, ambientali, etc.), il rispetto o meno di provvedimenti autoritativi emessi dall’amministrazione competente (ad es. l’ordinanza di demolizione)”

LA RIMOZIONE/DEMOLIZIONE DELL’OPERA ABUSIVA E LA CESSAZIONE DELLA PERMANENZA DEL REATO CON LA VENUTA MENO DEL DANNO,

Tra le ultime pronunce di particolare interesse, ai fini del procedimento in esame, è la Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 8 ottobre – 22 dicembre 2015, n. 50215 (Presidente Fiale e Relatore Di Nicola) in cui viene ampiamente riconosciuta l’applicabilità alla particolare tenuità del fatto quando si commette un abuso edilizio e in particolare quando l’abuso sia stato rimosso/demolito. L’eliminazione dell’opera abusiva, attraverso la sua demolizione o la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, implicando la cessazione della permanenza del reato con la venuta meno del danno, determina l’applicabilità della causa di non punibilità introdotta con la particolare tenuità.Peraltro, la non punibilità scatta anche per i reati commessi prima del 2015, per via del principio del “favor rei” in virtù del quale, nel caso di successione nel tempo di norme penali, si applica quella che prevede la pena più leggera anche ai fatti pregressi, nonostante siano stati commessi durante la vigenza di quella invece più severa.

Avv. Leo Stilo


Sitografia di approfondimento

Urbanistica. Particolare tenuità del fatto ex art. 131bis cod. pen. e reati urbanistici (Lex Ambiente)

http://www.responsabilecivile.it/cause-di-non-punibilita-la-particolare-tenuita-del-fatto-e-le-altre-forme-di-manifestazione-di-reato/?print=pdf

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III PENALE – SENTENZA 27 novembre 2015, n.47039 (Nel Diritto)

Il sistema sanzionatorio, amministrativo e penale, in materia edilizia, anche alla luce del d.lgs. n. 28/2015(di Rosa Bertuzzi)

 


TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA

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