Canone IdricoGiudice di Pace di LocriGiurisprudenza

G.d.P. Locri e Canoni idrici: la prescrizione è quinquennale.

Giudice di Pace Locri, Sentenza del 06.02.2018, n. 142, GdP Avv. Giuseppe CAPOGRECO. I punti rilevanti della sentenza, in sintesi:

  1. Il sollecito di pagamento è impugnabile. In merito all’interesse ad agire dell’attore, il GdP di Locri aderisce all’interpretazione data …. “dalla Suprema Corte ha, in varie occasioni, statuito che “In tema di contenzioso tributario, devono ritenersi impugnabili gli avvisi bonari con cui l’Amministrazione chiede il pagamento di un tributo in quanto essi, pur non rientrando nel novero degli atti elencati nell’art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e non essendo perciò, in grado di comportare, ove non contestati, la cristallizzazione del credito in essi indicato, esplicitano comunque le ragioni fattuali e giuridiche di una ben determinata pretesa tributaria, ingenerando così nel contribuente l’interesse a chiarire subito la sua posizione con una pronuncia dagli effetti non più modificabili.”
  2. L’azione esecutiva rivolta al recupero del credito per canoni dell’acqua potabile è soggetta non al termine decennale di prescrizione dell’actio iudicati previsto dall’art. 2953 cc., bensì al termine proprio della riscossione dei tributi e, quindi, nel caso di specie, al termine quinquennale, non potendosi ravvisare alcuna novazione del credito.
  3. Nel caso di specie crediti per canoni di somministrazione dell’acqua potabile degli anni dal 1999 al 2007, e non essendovi prova di idonei atti interruttivi successivi alla notifica delle cartelle suddette, deve dichiararsi l’intervenuta prescrizione quinquennale del credito intimato, limitatamente alle cartelle sopra descritte.

Il testo integrale della sentenza è reperibile sul sito www.dirittoitaliano.com. Giudice di Pace Locri -Sentenza 142/18 del 06.02.2018